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    ART. 1 - COSTITUZIONE   
    1. Per iniziativa della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca - SICCH è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Cuore Domani SICCH-Research-Onlus” enunciabile per brevità anche “Fondazione SICCH", “Fondazione”, con sede in Roma alla Via della Camilluccia numero 535 ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460. La fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.


    ART. 2 - AMBITO DI ATTIVITA’
     
    1.    La Fondazione svolge la propria attività nel territorio della Repubblica Italiana.

    ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

    La Fondazione persegue, in via esclusiva e quindi esclusa ogni altra attività, i seguenti scopi scientifici, e precisamente:
    a)    effettuazione di studi e ricerche per contribuire allo sviluppo delle conoscenze in campo cardiovascolare in tutti i suoi aspetti, ovvero: ricerca scientifica, applicazione pratica, prevenzione, educazione sociale;
    b)    interazione con altri Enti Pubblici e Privati allo scopo di facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni e di conoscenze;
    c) l'organizzazione di incontri scientifici, congressi, studi e convegni in campo cardio chirurgico e vascolare; d) l'elargizione di borse di studio per ricercatori, medici e chirurghi dediti alle finalità sopra descritte. In relazione agli scopi come sopra indicati, la fondazione potrà erogare le proprie rendite per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, e quindi:
    -per l'elargizione di borse di studio per ricercatori, medici e chirurghi dediti alle finalità della fondazione;
    -per l'organizzazione di incontri scientifici, congressi, studi, convegni e pubblicazioni medico scientifiche in campo cardio chirurgico e cardiovascolare;
    -per il finanziamento di studi scientifici in ambito cardiovascolare.

    ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
    1.    Per conseguire tali scopi la Fondazione intende promuovere attività formative e di consulenza mediante:
    a)    rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali;
    b)    corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti al pubblico ed alle professioni sanitarie;
    c)    gruppi di studio e di lavoro su specifici argomenti;
    d)    l’edizione e distribuzione di pubblicazioni periodiche e non e di materiale divulgativo; la realizzazione di video e CD-rom; la messa in atto di iniziative di e-learning o web-based;
    e)    ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale, consona agli scopi statutari. 

    ART. 5 - PATRIMONIO

    1.    Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto altrimenti pervenuto alla stessa.
    2.    Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi. 

    ART. 6 - ENTRATE

    1.    Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:
    a)    rendite del patrimonio al netto delle spese per il funzionamento; b)    eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti;
    c)    eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il patrimonio.

    ART. 7 - FONDATORE PROMOTORE

    1.    La Fondazione è promossa ed istituita dalla "SICCH - Società Italiana di Chirurgia Cardiaca", con sede in Roma.
    2.    A SICCH, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri:
    a.    di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    b.    di formulazione del proprio parere sulle attività che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
    c.    di promovimento dello scioglimento e della liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;
    d.    di espressione del proprio parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;
    e.    di espressione del proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 15 del presente statuto.
    3.    Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, ovvero lo stesso non potesse più esercitare tale ruolo, i poteri ad esso attribuiti verranno riconosciuti all'ente che sarà dallo stesso Fondatore Promotore indicato per succedergli nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.

    ART. 8 - PARTECIPANTI

    1.    I partecipanti si distinguono in Sostenitori ed Aderenti.
    2.    I partecipanti Sostenitori vengono individuati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati all'incremento del patrimonio o all'attività di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio stesso.
    3.    I Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
    4.    I partecipanti Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche e altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione anche attraverso la partecipazione attiva alle iniziative della stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, permanendo la qualifica di partecipante Aderente per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
    5.    La qualifica di partecipante Sostenitore e Aderente si acquista a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta fatta da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.
    6.    Il Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione individuare ulteriori categorie di partecipanti, ovvero sottocategorie, in considerazione della qualità e/o quantità dell’ apporto dei medesimi alla Fondazione.
    7.    La qualifica di partecipante si perde a seguito di recesso o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i fini della Fondazione.
    8.    I partecipanti possono riunirsi su invito del Consiglio di Amministrazione ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi sottoposti.

    ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

    1.    Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico ed il Comitato di Sostegno.
    2.    Ai componenti degli organi non potranno essere corrisposti emolumenti sotto qualsiasi forma.

    ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    1.    Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri compreso il Presidente, tutti nominati per un mandato quadriennale dal Fondatore Promotore.
    2.    Ognuno dei Consiglieri dura in carica per un mandato quadriennale, salvo decadenza pronunciata a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, ed è nominabile una seconda volta. 3.    In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla designazione di un sostituto che, previa ratifica del Fondatore Promotore, resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per il Consigliere sostituito.
    4.    Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri.
    5.    La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
    6.    Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza dei Consiglieri in carica. 7.    Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    8.    Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo anche l’immediato ex Presidente ed il Presidente del Comitato Scientifico.
    9.    Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un Consigliere o, in caso di necessità, da soggetto esterno designato quale segretario all’inizio della riunione.

    ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    1.    Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.
    2.    In particolare il Consiglio delibera in via esclusiva:
    a)    sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
    b)    sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri salvo ratifica del Fondatore Promotore, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione;
    c)    sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
    d)    sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione; e)    sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
    f)    sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione.
    3.    Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni non esclusive, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico, predeterminando i limiti della delega.

    ART. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

    1.    Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e non può mai coincidere con il Presidente del Fondatore Promotore.
    2.    Il Presidente:
    a)    convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
    b)    vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
    c)    partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;
    d)    predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 15 dello Statuto;
    e)    può nominare un Vice-Presidente che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni.
    3.    Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
    4.    Il presente articolo troverà applicazione nei limiti previsti dalla norma transitoria di cui all'art. 16 del presente statuto.

    ART. 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO

    1.    Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominati per un biennio e illimitatamente rinnovabili, membri tutti scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della pratica e della ricerca legata alla malattie cardiovascolari di pertinenza chirurgica cardio-vascolare o da esperti nel settore della comunicazione e della formazione.
    2.    Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri sui contenuti dei programmi scientifici della Fondazione, su altre eventuali iniziative scientifiche da prendere nonché su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione.
    3.    Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato il quale è regolato dalle stesse norme previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
    4.    Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione con voto consultivo.

    ART. 14 - BILANCIO

    1.    L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2.    Il Presidente:
    a)    entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il rendiconto finale, corredato da relazione accompagnatoria, e ne cura la trasmissione al Consiglio di Amministrazione;
    b)    entro il 30 giugno, convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
    c)    entro il 31 ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo, corredato da relazione accompagnatoria, unitamente alla relazione accompagnatoria, ne cura la trasmissione al Consiglio di Amministrazione;
    d)    entro il 30 novembre, convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
    3.    Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relative relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione, sono depositati presso la sede del Fondatore Promotore che è chiamato ad esprimere il proprio parere.
    4.    I bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una trasparente rappresentazione  della situazione economica e finanziaria della Fondazione mentre le relazioni accompagnatorie devono illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione.

    ART. 15 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

    1.    In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
    2.    Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.
    3.    E' fatto obbligo alla fondazione di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità' sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

    1.    Al fine di offrire un indirizzo coerente, organico ed unitario alla complessa fase di avvio legata all'istituzione, sviluppo, organizzazione e gestione delle attività della Fondazione, i Consiglieri di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo, in deroga all’art. 10 del presente statuto, resteranno in carica per i primi due quadrienni, in quanto promotori e responsabili dell'iniziativa in argomento. 

    ART. 17 - RINVIO
    1.    Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.   

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